Detrazioni 65% per caldaie a biomassa: un chiarimento e un aggiornamento

In seguito all’aggiornamento delle guide ENEA per le detrazioni fiscali del 65%, tra cui il vademecum per la detrazione di caldaie a biomassa  si è assistito ad una modifica dei documenti e della modalità di invio relativamente all’installazione di caldaie a biomassa. In seguito ad alcuni quesiti specifici inviati all’ENEA abbiamo ricevuto le seguenti informazioni.

Da quest’anno (2015) le caldaie a biomassa sono detraibili sia in condomini/case singole sia in appartamenti facenti parte di condomini (fino all’anno scorso questa seconda tipologia non era possibile). Nel secondo caso si fa riferimento al comma 347 (quindi l’intervento è equiparato alla sostituzione generatore di calore a condensazione), con molte novità rispetto al 2014:

  • E’ possibile la nuova installazione (in aggiunta quindi all’esistente), la sostituzione parziale o totale;
  • non è più necessario dimostrare di raggiungere un Ep risc (indice di prestazione energetica per il riscaldamento) inferiore ai valori di legge (DM 11/03/2008);
  • per le zone climatiche C,D,E,F non è più necessario avere serrramenti con trasmittanze inferiori ai valori prescritti dal DLgs 192/2005
  • è richiesto solo il possesso dei seguenti requisiti:
    a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
    b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011)

Il calcolo del risparmio energetico, non essendo presenti calcoli semplificati, dovrà però essere eseguito in maniera analitica, con una certificazione energetica pre e post intervento.

Nel caso di un intero edificio composto da più unità immobiliari si farà riferimento al comma 344, con le asseverazioni e le richieste che già valevano nel 2014, pertanto alla fine dell’intervento l’Ep risc dovrà essere inferiore ai valori suindicati.. Nel caso di sostituzione in casa unifamiliare, il contribuente può scegliere se avvalersi del comma 347 o 344.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci: daniela.re@awn.it

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