Il 18 luglio 2020, esattamente 60 giorni dopo l’emanazione del DECRETO RILANCIO, è stata emanata la Legge 77/2020 che ha convertito il DL dando effettiva realtà al nuovo super ecobonus e sismabonus, con un recupero fiscale del 110%. Qui un estratto a cura di ANIT degli artt. 119 e 121 che riguardano l’egomento.
La legge ha introdotto alune novità, ampliando in alcuni casi gli interventi e i beneficiari ammissibili; ha parimenti ridotto l’importo detraibile in virtù dell’ampliamento dei potenziali interventi. Per essere pienamente operativa sarà necessario attendere l’emanazione di due decreti attiativi e di una circolare dell’agenzia delle Entrate relativa alla cessione del credito.
Il superecobonus si applica per spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e la detrazione sarà in 5 anni. Sono detraibili alcuni interventi specifici (interventi trainanti):
- interventi di isolamento termico delle superfici opache sull’involucro dell’edificio ( o su singole unità immobilairi in edifici plurifamiliari funzionamente indipendenti e con uno o più ingressi esterni autonomi) che interessino l’involucro stesso per oltre il 25% della superficie disperdente lorda
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore o ibridi, o microcogenerazione, o collettori solari; per i comuni montani, anche allacciamento alla rete di teleriscaldamento
- interventi sugli edifici unifamiliari o u.i. singole con accesso autonomo (vedi sopra) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria come al punto precedente. In aggiunta, nei comuni non metanizzati, anche impianti a biomassa a 5 stelle
A questi interventi si possono aggiungere, con la stessa aliquota del 110% degli interventi trainati: tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi primari. Inoltre si aggiungono come interventi collegati gli impianti fotovoltaici, i sistemi relativi di accumulo, le ricariche dei veicoli elettrici. Per gli immobili gravati da vincoli architettonici o paesistici, decade l’obbligo di effettuare gli interventi trainanti, se essi vengono vietati dai regolamenti vigenti.
Chi potrà beneficiare del SUPERECOBONUS?
Il superecobonus 110% si applica agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche , dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione; dagli enti del terzo settore ETS (anche su immobili non di loro proprietà), dalle associazioni o società sportive dilettantistiche (anche su immobili non di loro proprietà) ma solo relativamente agli spogliatoi. Le persone fisiche potranno detrarre i lavori al massimo su due unità immobiliari, se singole (case singole), mentre non c’è limitazione per interventi sulle parti comuni di condomini. Non sarà possibile detrarre interventi su immobili di lusso accatastati come A1 abitazioni di tipo signorile, A8 abitazioni in ville, A9 castelli.
Quali prestazioni devono raggiungere gli interventi?
Il superecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Inoltre dovranno essere conformi alla vigente normativa energetica (DLgs 192/05 e ss.mm.ii.), essere riscaldati, essere conformi a livello edilizio ed urbanistico. Dovranno rispondere a specifici criteri tecnici, ma per questo aspetto attendiamo ancora l’emanazione di specifici decreti attuativi , oltre che per definire le modalità di invio delle pratiche. Ad ora nelle more dell’attuazione si continuano a seguire le prescrizioni richieste per l’ECOBONUS.
Massimali di spesa
Gli interventi avranno un tetto di spesa differenziato a seconda dell’intervento e della tipologia dell’edificio. per un approfondimento si rimanda a questo articolo specifico. I decreti attuativi dovranno inoltre definire dei prezziari per gli interventi, per garantire che gli importi dei lavori non vengano gonfiati a danno dell’erario.
E’ evidente che è necessario uno studio energetico preventivo serio ed affidabile, per verificare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal legislatore. Per orientarvi nella scelta dell’intervento più adatto affidatevi a professionisti qualificati, che vi possano seguire in tutta le fasi.
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